{"id":215,"date":"2024-07-05T14:23:13","date_gmt":"2024-07-05T14:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/epic-ramanujan.31-220-80-36.plesk.page\/?page_id=215"},"modified":"2024-07-05T14:25:03","modified_gmt":"2024-07-05T14:25:03","slug":"privacy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/quotadamo.it\/index.php\/privacy\/","title":{"rendered":"Privacy Policy"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"215\" class=\"elementor elementor-215\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f74933 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6f74933\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1235697 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1235697\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Privacy e Cookie Policy<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a6d13ec elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a6d13ec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Legge n. 675 del 31 dicembre 1996<br \/>Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali\u00a0<br \/>(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467)<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Legge abrogata ai sensi dell&#8217;articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia dei dati personali<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">CAPO I &#8211; PRINCIPI GENERALI\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 1. Finalita&#8217; e definizioni1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libert\u00e0 fondamentali, nonch\u00e9 della dignit\u00e0 delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all&#8217;identit\u00e0 personale; garantisce altres\u00ec i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Ai fini della presente legge si intende:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) per &#8220;banca di dati&#8221;, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o pi\u00f9 unit\u00e0 dislocate in uno o pi\u00f9 siti, organizzato secondo una pluralit\u00e0 di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) per &#8220;trattamento&#8221;, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l&#8217;ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la conservazione, l&#8217;elaborazione, la modificazione, la selezione, l&#8217;estrazione, il raffronto, l&#8217;utilizzo, l&#8217;interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) per &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) per &#8220;titolare&#8221;, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalit\u00e0 ed alle modalit\u00e0 del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) per &#8220;responsabile&#8221;, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) per &#8220;interessato&#8221;, la persona fisica, la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione cui si riferiscono i dati personali;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g) per &#8220;comunicazione&#8221;, il dare conoscenza dei dati personali a uno o pi\u00f9 soggetti determinati diversi dall&#8217;interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h) per &#8220;diffusione&#8221;, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">i) per &#8220;dato anonimo&#8221;, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non pu\u00f2 essere associato ad un interessato identificato o identificabile;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">l) per &#8220;blocco&#8221;, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">m) per &#8220;Garante&#8221;, l&#8217;autorit\u00e0 istituita ai sensi dell&#8217;articolo 30.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 2. Ambito di applicazione1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque \u00e8 stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all&#8217;Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell&#8217;Unione europea.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-ter.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0 \u00a0 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all&#8217;Unione europea deve designare ai fini dell&#8217;applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a01 Commi aggiunti dall&#8217;art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.<br \/><br \/>\u00a0Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non \u00e8 soggetto all&#8217;applicazione della presente legge, semprech\u00e9 i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all&#8217;articolo 15, nonch\u00e9 l&#8217;articolo 18.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a02 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.<br \/><br \/>\u00a0Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) dal Centro elaborazione dati di cui all&#8217;articolo 8 della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121, come modificato dall&#8217;articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonch\u00e9 in virt\u00f9 dell&#8217;accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell&#8217;Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 12 della medesima legge;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) nell&#8217;ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell&#8217;ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) in attuazione dell&#8217;articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell&#8217;ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) da altri soggetti pubblici per finalit\u00e0 di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonch\u00e9, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l&#8217;ausilio di mezzi elettronici1. Il trattamento di dati personali svolto senza l&#8217;ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati \u00e8 soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l&#8217;ausilio di tali mezzi.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 6. Trattamento di dati detenuti all&#8217;estero1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all&#8217;estero \u00e8 soggetto alle disposizioni della presente legge.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell&#8217;articolo 28.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>CAPO II &#8211; OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 7. Notificazione<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">3<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">4<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge \u00e8 tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalit\u00e0 o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libert\u00e0 dell&#8217;interessato, e nei soli casi e con le modalit\u00e0 individuati con il regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">5<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">La notificazione \u00e8 effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonch\u00e9 dalla durata del trattamento e pu\u00f2 riguardare uno o pi\u00f9 trattamenti con finalit\u00e0 correlate. Una nuova notificazione \u00e8 richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l&#8217;effettuazione della variazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. La notificazione \u00e8 sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. La notificazione contiene:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) le finalit\u00e0 e modalit\u00e0 del trattamento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) l&#8217;ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all&#8217;Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) una descrizione generale che permetta di valutare l&#8217;adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g) l&#8217;indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonch\u00e9 l&#8217;eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota6\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">6<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all&#8217;articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">i) la qualit\u00e0 e la legittimazione del notificante.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all&#8217;articolo 2188 del codice civile, nonch\u00e9 coloro che devono fornire le informazioni di cui all&#8217;articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalit\u00e0 stabilite con il regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">7<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">La notificazione in forma semplificata pu\u00f2 non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, quando il trattamento \u00e8 effettuato:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalit\u00e0, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell&#8217;articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) temporaneamente senza l&#8217;ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalit\u00e0 strettamente collegate all&#8217;organizzazione interna dell&#8217;attivit\u00e0 esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">8<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformit\u00e0 alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5-ter.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">7<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 4, il trattamento non \u00e8 soggetto a notificazione quando:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) \u00e8 necessario per l&#8217;assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, lettera b);<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) \u00e8 effettuato per esclusive finalit\u00e0 di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalit\u00e0 e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all&#8217;organizzazione di appartenenza;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d&#8217;ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, lettera e);<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) \u00e8 finalizzato unicamente all&#8217;adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed \u00e8 effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all&#8217;adempimento medesimo;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) \u00e8 effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalit\u00e0 strettamente collegate all&#8217;adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g) \u00e8 effettuato dai piccoli imprenditori di cui all&#8217;articolo 2083 del codice civile per le sole finalit\u00e0 strettamente collegate allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalit\u00e0 medesime;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h) \u00e8 finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformit\u00e0 alle leggi e ai regolamenti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">i) \u00e8 effettuato per esclusive finalit\u00e0 dell&#8217;ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformit\u00e0 alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">l) \u00e8 effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalit\u00e0 lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalit\u00e0 hanno contatti regolari con l&#8217;associazione, la fondazione, il comitato o l&#8217;organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">m) \u00e8 effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">n) \u00e8 effettuato temporaneamente ed \u00e8 finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all&#8217;articolo 25;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">o) \u00e8 effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalit\u00e0 di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o di altre autorit\u00e0;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">p) \u00e8 effettuato temporaneamente per esclusive finalit\u00e0 di raccolta di adesioni a proposte di legge d&#8217;iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">q) \u00e8 finalizzato unicamente all&#8217;amministrazione dei condomini di cui all&#8217;articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l&#8217;amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">q-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">9<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed \u00e8 effettuato in conformit\u00e0 alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5-quater.<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">7<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il titolare si pu\u00f2 avvalere della notificazione semplificata o dell&#8217;esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalit\u00e0, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonch\u00e9:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5-quinquies.\u00a0<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">7<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il titolare che si avvale dell&#8217;esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a03 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l&#8217;art. 3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: &#8220;Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.&#8221;\u00a0<br \/>\u00a0 4 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 5 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 6 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all&#8217;art. 24, comma 1, di quest&#8217;ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.\u00a0<br \/>\u00a0 7 Commi aggiunti dall&#8217;art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.\u00a0<br \/>\u00a0 8 Lettera inserita dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.\u00a0<br \/>\u00a0 9 Lettera inserita dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.<br \/><br \/>\u00a0 \u00a0Art. 8. Responsabile1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacit\u00e0 ed affidabilit\u00e0 forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili pi\u00f9 soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>CAPO III &#8211; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<br \/>Sezione I &#8211; RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI<br \/>\u00a0 \u00a0Art. 9. Modalit\u00e0 di raccolta e requisiti dei dati personali<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) esatti e, se necessario, aggiornati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono raccolti o successivamente trattati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione dell&#8217;interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota10\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">10<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica \u00e8 compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e pu\u00f2 essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a010 Comma aggiunto dall&#8217;art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.<br \/><br \/>\u00a0Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota11\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">11<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">L&#8217;interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) le finalit\u00e0 e le modalit\u00e0 del trattamento cui sono destinati i dati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l&#8217;ambito di diffusione dei dati medesimi;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) i diritti di cui all&#8217;articolo 13;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">12<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all&#8217;articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalit\u00e0 attraverso le quali \u00e8 altrimenti conoscibile in modo agevole l&#8217;elenco aggiornato dei responsabili.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. L&#8217;informativa di cui al comma 1 pu\u00f2 non comprendere gli elementi gi\u00e0 noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza pu\u00f2 ostacolare l&#8217;espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalit\u00e0 di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l&#8217;interessato, l&#8217;informativa di cui al comma 1 \u00e8 data al medesimo interessato all&#8217;atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">13<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l&#8217;informativa all&#8217;interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altres\u00ec, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a011 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.\u00a0<br \/>\u00a0 12 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all&#8217;art. 24, comma 1, di quest&#8217;ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.\u00a0<br \/>\u00a0 13 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/><br \/>CAPO III &#8211; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<br \/>Sezione II &#8211; DIRITTI DELL&#8217;INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 11. Consenso1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici \u00e8 ammesso solo con il consenso espresso dell&#8217;interessato.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il consenso pu\u00f2 riguardare l&#8217;intero trattamento ovvero una o pi\u00f9 operazioni dello stesso.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Il consenso \u00e8 validamente prestato solo se \u00e8 espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all&#8217;interessato le informazioni di cui all&#8217;articolo 10.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 12. Casi di esclusione del consenso1. Il consenso non \u00e8 richiesto quando il trattamento:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">14<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 necessario per l&#8217;esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale \u00e8 parte l&#8217;interessato o per l&#8217;esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest&#8217;ultimo, ovvero per l&#8217;adempimento di un obbligo legale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">15<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed \u00e8 effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota16\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">16<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 effettuato nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalit\u00e0. In tale caso, si applica ilcodice di deontologia di cui all&#8217;articolo 25;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivit\u00e0 economiche raccolti anche ai fini indicati nell&#8217;articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g) \u00e8 necessario per la salvaguardia della vita o dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;interessato o di un terzo, nel caso in cui l&#8217;interessato non pu\u00f2 prestare il proprio consenso per impossibilit\u00e0 fisica, per incapacit\u00e0 di agire o per incapacit\u00e0 d&#8217;intendere o di volere;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota17\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">17<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota18\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">18<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libert\u00e0 fondamentali, la dignit\u00e0 o un legittimo interesse dell&#8217;interessato.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a014 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 15 Lettera cos\u00ec sostituita dall&#8217;art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.\u00a0<br \/>\u00a0 16 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.\u00a0<br \/>\u00a0 17 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 18 Lettera inserita dall&#8217;art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 2, di quest&#8217;ultimo decreto, &#8220;I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.&#8221;<br \/><br \/>\u00a0Art. 13. Diritti dell&#8217;interessato1. In relazione al trattamento di dati personali l&#8217;interessato ha diritto:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all&#8217;articolo 31, comma 1, lettera a), l&#8217;esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) di essere informato su quanto indicato all&#8217;articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1) la conferma dell&#8217;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonch\u00e9 della logica e delle finalit\u00e0 su cui si basa il trattamento; la richiesta pu\u00f2 essere rinnovata, salva l&#8217;esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non \u00e8 necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3) l&#8217;aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l&#8217;integrazione dei dati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4) l&#8217;attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch\u00e9 pertinenti allo scopo della raccolta;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilit\u00e0 di esercitare gratuitamente tale diritto.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), pu\u00f2 essere chiesto all&#8217;interessato, ove non risulti confermata l&#8217;esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalit\u00e0 ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Nell&#8217;esercizio dei diritti di cui al comma 1 l&#8217;interessato pu\u00f2 conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 14. Limiti all&#8217;esercizio dei diritti1. I diritti di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 72, e successive modificazioni;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) da Commissioni parlamentari d&#8217;inchiesta istituite ai sensi dell&#8217;articolo 82 della Costituzione;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalit\u00e0 inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonch\u00e9 la tutela della loro stabilit\u00e0;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l&#8217;esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h);<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota19\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">19<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell&#8217;interessato ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all&#8217;articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l&#8217;attuazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a019 Lettera inserita dall&#8217;art. 6, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/><br \/>CAPO III &#8211; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<br \/>Sezione III &#8211; SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA&#8217; DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 15. Sicurezza dei dati1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l&#8217;adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalit\u00e0 della raccolta.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalit\u00e0 di cui al medesimo comma 2, in relazione all&#8217;evoluzione tecnica del settore e all&#8217;esperienza maturata.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l&#8217;osservanza delle norme che regolano la materia.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. I dati possono essere:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) distrutti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) ceduti ad altro titolare, purch\u00e9 destinati ad un trattamento per finalit\u00e0 analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">20<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformit\u00e0 alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali \u00e8 nulla ed \u00e8 punita ai sensi dell&#8217;articolo 39, comma 1.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a020 Lettera inserita dall&#8217;art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.<br \/><br \/>\u00a0Art. 17. Limiti all&#8217;utilizzabilit\u00e0 di dati personali1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano pu\u00f2 essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalit\u00e0 dell&#8217;interessato.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. L&#8217;interessato pu\u00f2 opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell&#8217;articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell&#8217;esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell&#8217;interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali \u00e8 tenuto al risarcimento ai sensi dell&#8217;articolo 2050 del codice civile.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>CAPO III &#8211; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<br \/>Sezione IV &#8211; COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 19. Incaricati del trattamento1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorit\u00e0.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) con il consenso espresso dell&#8217;interessato;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota21\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">21<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">qualora siano necessarie per l&#8217;esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale \u00e8 parte l&#8217;interessato o per l&#8217;esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest&#8217;ultimo;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalit\u00e0 che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilit\u00e0 e pubblicit\u00e0;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">22<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalit\u00e0. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell&#8217;essenzialit\u00e0 dell&#8217;informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all&#8217;articolo 25;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivit\u00e0 economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;interessato o di un terzo, nel caso in cui l&#8217;interessato non pu\u00f2 prestare il proprio consenso per impossibilit\u00e0 fisica, per incapacit\u00e0 di agire o per incapacit\u00e0 d&#8217;intendere o di volere;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota23\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">23<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell&#8217;ambito dei gruppi bancari di cui all&#8217;articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, nonch\u00e9 tra societ\u00e0 controllate e societ\u00e0 collegate ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalit\u00e0 correlate sono stati notificati ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalit\u00e0 per le quali i dati sono stati raccolti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota24\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">24<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libert\u00e0 fondamentali, la dignit\u00e0 o un legittimo interesse dell&#8217;interessato.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 27.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a021 Lettera inserita dall&#8217;art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 22 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.\u00a0<br \/>\u00a0 23 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 24 Lettera inserita dall&#8217;art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalit\u00e0 diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all&#8217;articolo 7.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Sono altres\u00ec vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell&#8217;articolo 9, comma 1, lettera e).<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Il Garante pu\u00f2 vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivit\u00e0. Contro il divieto pu\u00f2 essere proposta opposizione ai sensi dell&#8217;articolo 29, commi 6 e 7.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota25\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">25<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">qualora siano necessarie per finalit\u00e0 di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) quando siano richieste dai soggetti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalit\u00e0 di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l&#8217;osservanza delle norme che regolano la materia.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a025 Lettera cos\u00ec sostituita dall&#8217;art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.\u00a0<br \/><br \/>CAPO IV &#8211; TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 22. Dati sensibili<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">26<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1. I dati personali idonei a rivelare l&#8217;origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l&#8217;adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch\u00e9 i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell&#8217;interessato e previa autorizzazione del Garante.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota27\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">27<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonch\u00e9 relativi ai soggetti che con riferimento a finalit\u00e0 di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprech\u00e9 i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-ter.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota28\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">28<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il comma 1 non si applica, altres\u00ec, ai dati riguardanti l&#8217;adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante pu\u00f2 prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell&#8217;interessato, che il titolare del trattamento \u00e8 tenuto ad adottare.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">29<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, \u00e8 consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalit\u00e0 di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l&#8217;individuazione delle attivit\u00e0, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalit\u00e0 di interesse pubblico e per le quali \u00e8 conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota30\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">30<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Nei casi in cui \u00e8 specificata, a norma del comma 3, la finalit\u00e0 di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalit\u00e0 perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota31\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">31<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunit\u00e0 religiose, per il perseguimento di fnalit\u00e0 lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalit\u00e0 hanno contatti regolari con l&#8217;associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l&#8217;ente, l&#8217;associazione o l&#8217;organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;interessato o di un terzo, nel caso in cui l&#8217;interessato non pu\u00f2 prestare il proprio consenso per impossibilit\u00e0 fisica, per incapacit\u00e0 di agire o per incapacit\u00e0 d&#8217;intendere o di volere;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell&#8217;interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 43, comma 2.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a026 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l&#8217;attenzione sul disposto dell&#8217;Articolo 17 (&#8220;Tutela della salute&#8221;) del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante &#8220;Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici&#8221;.\u00a0<br \/>\u00a0 27 Comma inserito dall&#8217;art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.\u00a0<br \/>\u00a0 28 Comma inserito dall&#8217;art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 29 Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.\u00a0<br \/>\u00a0 30 Comma inserito dall&#8217;art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.\u00a0<br \/>\u00a0 31 Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a proposito di questo comma, quanto previsto dall&#8217;art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: &#8220;In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell&#8217;articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall&#8217;articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate dall&#8217;associazione, dall&#8217;ente o dall&#8217;organismo entro il 30 giugno 2002.&#8221;<br \/><br \/>\u00a0Art. 23. Dati inerenti alla salute<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota32\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">32<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l&#8217;autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalit\u00e0 di tutela dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica e della salute dell&#8217;interessato. Se le medesime finalit\u00e0 riguardano un terzo o la collettivit\u00e0, in mancanza del consenso dell&#8217;interessato, il trattamento pu\u00f2 avvenire previa autorizzazione del Garante.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota33\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">33<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Con decreto del Ministro della sanit\u00e0 adottato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalit\u00e0 semplificate per le informative di cui all&#8217;articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonch\u00e9 per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall&#8217;interessato, per conto di pi\u00f9 titolari di trattamento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) validit\u00e0, nei confronti di pi\u00f9 titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, per conto di pi\u00f9 titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralit\u00e0 di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l&#8217;informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) previsione di modalit\u00e0 di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) previsione di misure volte ad assicurare che nell&#8217;organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all&#8217;articolo 1.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-ter.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota33\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">33<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 3-bis, della legge.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-quater.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota33\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">33<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">In caso di incapacit\u00e0 di agire, ovvero di impossibilit\u00e0 fisica o di incapacit\u00e0 di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute \u00e8 validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potest\u00e0 ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota34\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">34<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all&#8217;interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall&#8217;interessato o dal titolare.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. L&#8217;autorizzazione di cui al comma 1 \u00e8 rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanit\u00e0. E&#8217; vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l&#8217;autorizzazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute \u00e8 vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalit\u00e0 di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l&#8217;osservanza delle norme che regolano la materia.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a032 Si richiama l&#8217;attenzione sul disposto dell&#8217;art. 17 (&#8220;Tutela della salute&#8221;) del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante &#8220;Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici&#8221;.\u00a0<br \/>\u00a0 33 Commi inseriti dall&#8217;art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.\u00a0<br \/>\u00a0 34 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all&#8217;articolo 686 del codice di procedura penale1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all&#8217;articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, \u00e8 ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalit\u00e0 di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>\u00a0 Art. 24-bis. Altri dati particolari<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota35\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">35<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libert\u00e0 fondamentali, nonch\u00e9 per la dignit\u00e0 dell&#8217;interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalit\u00e0 del trattamento o agli effetti che pu\u00f2 determinare, \u00e8 ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell&#8217;interessato, ove prescritti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell&#8217;ambito di una verifica preliminare all&#8217;inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a035 Articolo inserito dall&#8217;art. 9, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 2, di quest&#8217;ultimo decreto, &#8220;I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.&#8221;<br \/><br \/>\u00a0Art. 25. Trattamento di dati particolari nell&#8217;esercizio della professione di giornalista<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota36\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">36<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Le disposizioni relative al consenso dell&#8217;interessato e all&#8217;autorizzazione del Garante, nonch\u00e9 il limite previsto dall&#8217;articolo 24,non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 \u00e8 effettuato nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalit\u00e0. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell&#8217;essenzialit\u00e0 dell&#8217;informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilit\u00e0 di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall&#8217;interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota37\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">37<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il Garante promuove, nei modi di cui all&#8217;articolo 31, comma 1, lettera h), l&#8217;adozione, da parte del Consiglio nazionale dell&#8217;ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell&#8217;esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio \u00e8 tenuto a recepire. Il Codice \u00e8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti, esso \u00e8 adottato in via sostitutiva dal Garante ed \u00e8 efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante pu\u00f2 vietare il trattamento ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 1, lettera l).<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota38\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">38<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altres\u00ec, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice pu\u00f2 prevedere forme semplificate per le informative di cui all&#8217;articolo 10.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota39\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">39<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Le disposizioni della presente legge che attengono all&#8217;esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell&#8217;elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonch\u00e9 ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a036 Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.\u00a0<br \/>\u00a0 37 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.\u00a0<br \/>\u00a0 38 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.\u00a0<br \/>\u00a0 39 Comma aggiunto dall&#8217;art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.<br \/><br \/>\u00a0Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche1. Il trattamento nonch\u00e9 la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 28.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>CAPO V &#8211; TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, \u00e8 consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all&#8217;articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 28. Trasferimento di dati personali all&#8217;estero1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota40\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">40<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all&#8217;Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il trasferimento pu\u00f2 avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine \u00e8 di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota41\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">41<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il trasferimento \u00e8 vietato qualora l&#8217;ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalit\u00e0 del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalit\u00e0, la natura dei dati e le misure di sicurezza.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Il trasferimento \u00e8 comunque consentito qualora:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) l&#8217;interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota42\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">42<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">sia necessario per l&#8217;esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale \u00e8 parte l&#8217;interessato o per l&#8217;esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest&#8217;ultimo, ovvero per la conclusione o per l&#8217;esecuzione di un contratto stipulato a favore dell&#8217;interessato;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota42\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">43<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;interessato o di un terzo, nel caso in cui l&#8217;interessato non pu\u00f2 prestare il proprio consenso per impossibilit\u00e0 fisica, per incapacit\u00e0 di agire o per incapacit\u00e0 d&#8217;intendere o di volere;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l&#8217;osservanza delle norme che regolano la materia;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota44\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">44<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell&#8217;interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g-bis)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota45\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">45<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo pu\u00f2 essere proposta opposizione ai sensi dell&#8217;articolo 29, commi 6 e 7.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalit\u00e0.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo \u00e8 effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 7 ed \u00e8 annotata in apposita sezione del registro previsto dall&#8217;articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione pu\u00f2 essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall&#8217;articolo 7.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a040 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 41 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 10, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso in fine le parole &#8220;ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall&#8217;ordinamento italiano.&#8221;\u00a0<br \/>\u00a0 42 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 43 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 44 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 45 Lettera inserita dall&#8217;art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.\u00a0<br \/><br \/>CAPO VI &#8211; TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 29. Tutela1. I diritti di cui all&#8217;articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non pu\u00f2 essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gi\u00e0 adita l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante pu\u00f2 essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un&#8217;ulteriore domanda dinanzi all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l&#8217;interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolt\u00e0 di presentare memorie o documenti. Il Garante pu\u00f2 disporre, anche d&#8217;ufficio, l&#8217;espletamento di perizie.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell&#8217;interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento \u00e8 comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell&#8217;ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi\u00a0<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">trenta<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota46\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">46<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Se la particolarit\u00e0 del caso lo richiede, il Garante pu\u00f2 disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l&#8217;immediata sospensione di una o pi\u00f9 operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non \u00e8 adottata la decisione di cui al comma 4 ed \u00e8 impugnabile unitamente a tale decisione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l&#8217;interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L&#8217;opposizione non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota47\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">47<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 \u00e8 sospeso di diritto dal 1\u00b0 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l&#8217;inizio stesso \u00e8 differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all&#8217;articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e pu\u00f2 sospendere, a richiesta, l&#8217;esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale \u00e8 ammesso unicamente il ricorso per cassazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l&#8217;applicazione della presente legge, sono di competenza dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">9. Il danno non patrimoniale \u00e8 risarcibile anche nei casi di violazione dell&#8217;articolo 9.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a046 Parola cos\u00ec sostituita dall&#8217;art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281\u00a0<br \/>\u00a0 47 Comma inserito dall&#8217;art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.\u00a0<br \/><br \/>CAPO VII &#8211; GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<br \/>48[Denominazione cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123]\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 30. Istituzione del Garante1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">49<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">E&#8217; istituito il Garante per la protezione dei dati personali.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Il Garante \u00e8 organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parit\u00e0. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell&#8217;informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per pi\u00f9 di una volta; per tutta la durata dell&#8217;incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivit\u00e0 professionale o di consulenza, n\u00e9 essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, n\u00e9 ricoprire cariche elettive.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. All&#8217;atto dell&#8217;accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivit\u00e0 di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell&#8217;articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non pu\u00f2 essere sostituito.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. Al presidente compete una indennit\u00e0 di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un&#8217;indennit\u00e0 di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennit\u00e0 di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a049 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.<br \/><br \/>\u00a0Art. 31. Compiti del Garante1. Il Garante ha il compito di:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformit\u00e0 alla notificazione;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">c)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota50\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">50<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell&#8217;articolo 29;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d&#8217;ufficio, dei quali viene a conoscenza nell&#8217;esercizio o a causa delle sue funzioni;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">h) promuovere nell&#8217;ambito delle categorie interessate, nell&#8217;osservanza del principio di rappresentativit\u00e0, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformit\u00e0 alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l&#8217;esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalit\u00e0, nonch\u00e9 delle misure di sicurezza dei dati di cui all&#8217;articolo 15;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">l)<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota51\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">51<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalit\u00e0 del trattamento o degli effetti che esso pu\u00f2 determinare, vi \u00e8 il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o pi\u00f9 interessati;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">m) segnalare al Governo l&#8217;opportunit\u00e0 di provvedimenti normativi richiesti dall&#8217;evoluzione del settore;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">n) predisporre annualmente una relazione sull&#8217;attivit\u00e0 svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che \u00e8 trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell&#8217;anno successivo a quello cui si riferisce;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">o) curare l&#8217;attivit\u00e0 di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorit\u00e0 designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell&#8217;articolo 13 della Convenzione medesima;<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all&#8217;articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell&#8217;interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all&#8217;atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, \u00e8 tenuto nei modi di cui all&#8217;articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell&#8217;ambito dell&#8217;ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, pu\u00f2 essere proposta opposizione ai sensi dell&#8217;articolo 29, commi 6 e 7.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Il Garante e l&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell&#8217;altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all&#8217;ordine del giorno; possono richiedere, altres\u00ec, la collaborazione di personale specializzato addetto all&#8217;altro organo.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorit\u00e0 di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivit\u00e0 assicurative e per la radiodiffusione e l&#8217;editoria.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a050 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 51 Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.<br \/><br \/>\u00a0Art. 32. Accertamenti e controlli1. Per l&#8217;espletamento dei propri compiti il Garante pu\u00f2 richiedere al responsabile, al titolare, all&#8217;interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessit\u00e0 ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, pu\u00f2 disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell&#8217;accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalit\u00e0 di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l&#8217;attuazione. Se l&#8217;accertamento \u00e8 stato richiesto dall&#8217;interessato, a quest&#8217;ultimo \u00e8 fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all&#8217;articolo 10, comma 4, della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall&#8217;articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificit\u00e0 della verifica, il membro designato pu\u00f2 farsi assistere da personale specializzato che \u00e8 tenuto al segreto ai sensi dell&#8217;articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalit\u00e0 tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell&#8217;organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all&#8217;articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 33. Ufficio del Garante1. Alle dipendenze del Garante \u00e8 posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge,<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota52\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">52<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio \u00e8 equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente \u00e8 determinato, in misura non superiore a quarantacinque unit\u00e0, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale pu\u00f2 essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota53\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">53<\/a><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota54\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">54<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">E&#8217; istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l&#8217;ordinamento delle carriere e le modalit\u00e0 del reclutamento secondo le procedure previste dall&#8217;articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalit\u00e0 dell&#8217;inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell&#8217;entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall&#8217;articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento \u00e8 pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della pi\u00f9 generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorit\u00e0 amministrative indipendenti, al personale \u00e8 attribuito l&#8217;ottanta per cento del trattamento economico del personale dell&#8217;Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l&#8217;8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l&#8217;indennit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1\u00b0 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, \u00e8 inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione gi\u00e0 in godimento maggiorata della predetta indennit\u00e0 di funzione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-ter.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota54\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">54<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0\u00a0<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">L&#8217;ufficio pu\u00f2 avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell&#8217;articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unit\u00e0 e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma \u00e8 corrisposta una indennit\u00e0 pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-quater.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota55\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">55<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Con proprio regolamento il Garante ripartisce l&#8217;organico, fissato nel limite di cento unit\u00e0, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l&#8217;organizzazione, il funzionamento dell&#8217;ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall&#8217;8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilit\u00e0 generale dello Stato. Il regolamento \u00e8 pubblicato nella Gazzetta ufficiale.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-quinquies.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota55\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">55<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">In aggiunta al personale di ruolo, l&#8217;ufficio pu\u00f2 assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unit\u00e0, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1-sexies.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota55\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">55<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">All&#8217;ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilit\u00e0 e l&#8217;autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l&#8217;individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonch\u00e9 quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Le spese di funzionamento dell&#8217;ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria \u00e8 soggetto al controllo della Corte dei conti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota56\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">56<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dell&#8217;ufficio del Garante, nonch\u00e9 quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilit\u00e0 generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell&#8217;interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 30, comma 6, e altres\u00ec previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all&#8217;articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalit\u00e0 tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonch\u00e9 le norme volte a precisare le modalit\u00e0 per l&#8217;esercizio dei diritti di cui all&#8217;articolo 13, nonch\u00e9 della notificazione di cui all&#8217;articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento \u00e8 reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento pu\u00f2 comunque essere emanato.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota57\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">57<\/a><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota58\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">58<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota59\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">59<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante pu\u00f2 avvalersi dell&#8217;opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non pi\u00f9 di due volte.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Per l&#8217;espletamento dei propri compiti, l&#8217;ufficio del Garante pu\u00f2 avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilit\u00e0, ad enti pubblici convenzionati.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. Il personale addetto all&#8217;ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ci\u00f2 di cui siano venuti a conoscenza, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota60\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">60<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il personale dell&#8217;ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all&#8217;articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unit\u00e0, nei limiti del servizio cui \u00e8 destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a052 Parole inserite dall&#8217;art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/>\u00a0 53 Parole aggiunte dall&#8217;art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.\u00a0<br \/>\u00a0 54 Commi aggiunti dall&#8217;art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/>\u00a0 55 Commi aggiunti dall&#8217;art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/>\u00a0 56 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/>\u00a0 57 L&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, prevede che &#8220;Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell&#8217;ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.&#8221;\u00a0<br \/>\u00a0 58 Comma inserito dall&#8217;art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/>\u00a0 59 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/>\u00a0 60 Comma aggiunto dall&#8217;art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.\u00a0<br \/><br \/>CAPO VIII -SANZIONI\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 34. Omessa o incompleta notificazione<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota61\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">61<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota61bis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">61bis<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformit\u00e0 a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell&#8217;ordinanza-ingiunzione.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a061 Articolo cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 61bis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto dell&#8217;art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: &#8220;Alle violazioni dell&#8217;articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.&#8221;<br \/><br \/>\u00a0Art. 35. Trattamento illecito di dati personali1. Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, al fine di trarne per s\u00e9 o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, \u00e8 punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota62\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">62<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, al fine di trarne per s\u00e9 o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all&#8217;articolo 28, comma 3, \u00e8 punito con la reclusione da tre mesi a due anni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione \u00e8 da uno a tre anni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a062 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.<br \/><br \/>\u00a0Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota63\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">63<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1.<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 15, \u00e8 punito con l&#8217;arresto sino a due anni o con l&#8217;ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. All&#8217;autore del reato, all&#8217;atto dell&#8217;accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, \u00e8 impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessit\u00e0 o per l&#8217;oggettiva difficolt\u00e0 dell&#8217;adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l&#8217;adempimento alla prescrizione, l&#8217;autore del reato \u00e8 ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell&#8217;ammenda stabilita per la contravvenzione. L&#8217;adempimento e il pagamento estinguono il reato. L&#8217;organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a063 Articolo cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 14, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. L&#8217;art. 14, comma 2, di quest&#8217;ultimo d.lg. prevede, inoltre, che &#8220;Per i procedimenti penali per il reato di cui all&#8217;articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto l&#8217;autore del reato pu\u00f2 fare richiesta all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all&#8217;articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2&#8221;.<br \/><br \/>\u00a0Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota64\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">64<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), \u00e8 punito con la reclusione da tre mesi a due anni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a064 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 37-bis Falsit\u00e0 nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota65\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">65<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, \u00e8 punito, salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a065 Articolo inserito dall&#8217;art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.<br \/><br \/>\u00a0Art. 38. Pena accessoria1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 39. Sanzioni amministrative1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota66\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">66<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota67\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">67<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">La violazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 10 \u00e8 punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o pi\u00f9 interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma pu\u00f2 essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all&#8217;articolo 23, comma 2, \u00e8 punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota68\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">68<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">L&#8217;organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al\u00a0<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">presente capo<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota69\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">69<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00e8 il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all&#8217;articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l&#8217;esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>\u00a0 \u00a066 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 67 Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 68 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.\u00a0<br \/>\u00a0 69 Parole cos\u00ec sostituite dall&#8217;art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/><br \/>CAPO IX &#8211; DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 40. Comunicazioni al Garante1. Copia dei provvedimenti emessi dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, \u00e8 trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 41. Disposizioni transitorie1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota70\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">70<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Fermo restando l&#8217;esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell&#8217;interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota71\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">71<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all&#8217;articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonch\u00e9 per quelli di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Le misure minime di sicurezza di cui all&#8217;articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all&#8217;articolo 15, comma 1.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4. Le misure di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota72\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">72<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all&#8217;articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell&#8217;articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l&#8217;esame dei ricorsi di cui all&#8217;articolo 29.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">7.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota73\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">73<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Le disposizioni della presente legge che prevedono un&#8217;autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all&#8217;articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">7-bis.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota74\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">74<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/>\u00a0 70 Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.\u00a0<br \/>\u00a0 71 Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.\u00a0<br \/>\u00a0 72 Comma da ultimo cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.\u00a0<br \/>\u00a0 73 Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.\u00a0<br \/>\u00a0 74 Comma aggiunto dall&#8217;art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.<br \/><br \/>\u00a0Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti1. L&#8217;articolo 10 della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/span><\/p><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">&#8220;Art. 10. &#8211; (Controlli)<\/span><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/>1.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota75\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">75<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Il controllo sul Centro elaborazione dati \u00e8 esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota75\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">75<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l&#8217;acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell&#8217;articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l&#8217;erroneit\u00e0 o l&#8217;incompletezza dei dati e delle informazioni, o l&#8217;illegittimit\u00e0 del loro trattamento, l&#8217;autorit\u00e0 procedente ne d\u00e0 notizia al Garante per la protezione dei dati personali.<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. La persona alla quale si riferiscono i dati pu\u00f2 chiedere all&#8217;ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell&#8217;articolo 5 la conferma dell&#8217;esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota75\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">75<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Esperiti i necessari accertamenti, l&#8217;ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L&#8217;ufficio pu\u00f2 omettere di provvedere sulla richiesta se ci\u00f2 pu\u00f2 pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalit\u00e0, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.<\/span><\/blockquote><blockquote><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">5. Chiunque viene a conoscenza dell&#8217;esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, pu\u00f2 chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l&#8217;integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.&#8221;.<\/span><\/blockquote><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Il comma 1 dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, \u00e8 sostituito dal seguente: &#8220;1. E&#8217; istituita l&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorit\u00e0 ai fini del presente decreto; tale Autorit\u00e0 opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.&#8221;.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Il comma 1 dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, \u00e8 sostituito dal seguente: &#8220;1. Le norme concernenti l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dell&#8217;Autorit\u00e0, l&#8217;istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l&#8217;ordinamento delle carriere, nonch\u00e9 la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilit\u00e0 generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell&#8217;Autorit\u00e0 medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento \u00e8 reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento pu\u00f2 comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l&#8217;editoria e la radiodiffusione ovvero dell&#8217;organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unit\u00e0. Restano altres\u00ec fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cos\u00ec come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.&#8221;.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">4.<\/span><a class=\"m-font-size-11 font-size-14\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/28335#nota75\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">75<\/a><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: &#8220;Garante per la protezione dei dati&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Garante per la protezione dei dati personali&#8221;.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/>\u00a0 75 Commi cos\u00ec modificati dall&#8217;art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.\u00a0<br \/><br \/>\u00a0Art. 43. Abrogazioni1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell&#8217;articolo 8 ed il quarto comma dell&#8217;articolo 9 della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all&#8217;articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell&#8217;interno trasferisce all&#8217;ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonch\u00e9, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonch\u00e9 le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altres\u00ec ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti pi\u00f9 restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">3. Per i trattamenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l&#8217;obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all&#8217;articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">\u00a0<br \/><br \/>CAPO X &#8211; COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE\u00a0 Art. 44. Copertura finanziaria1. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l&#8217;anno 1997, all&#8217;uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l&#8217;accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l&#8217;accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell&#8217;accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell&#8217;accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\">2.Il Ministro del tesoro \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/span><\/p><p class=\"m-size-11 size-14\"><span class=\"m-font-size-11 font-size-14\"><br \/><br \/>\u00a0Art. 45. Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l&#8217;ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell&#8217;accordo di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Privacy e Cookie Policy Legge n. 675 del 31 dicembre 1996Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali\u00a0(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467) Legge abrogata ai sensi dell&#8217;articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia dei dati personali CAPO I &#8211; PRINCIPI GENERALI\u00a0 \u00a0Art. 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